25 Novembre, 2025

PEC amministratori SRL SPA

La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) ha esteso l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) agli amministratori di società. Dopo molta confusione da parte delle istituzioni, il recente Decreto Sicurezza Lavoro (D.L. n. 159/2025) ha circoscritto l’estensione “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria”.

I seguenti chiarimenti rilasciati da Unioncamere sembrano porre fine ai dubbi. Di seguito si riportano le informazioni principali riguardanti tale obbligo.

Società obbligate

Gli amministratori obbligati da tale obbligo riguardano quelli che hanno cariche esclusivamente in:

  • società di capitali (SRL SPA SAPA)
  • società consortili e società cooperative che rivestono tale forma giuridica.

Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone.

Amministratori obbligati

Sono obbligati coloro che assumono in suddette società le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma. 

Non sono obbligati coloro che assumono cariche diverse.

Permangono dubbi in merito in carico ai liquidatori.

Divieto di riutilizzare la PEC della società

Nonostante la legge preveda la possibilità di eleggere domicilio presso la sede della società, Unioncamere ha escluso che il domicilio digitale degli amministratori possa coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga incarichi di amministratore in una pluralità di imprese, appare possibile indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – utilizzarne differenti.

Termine e diritti di segreteria

L’obbligo decorre dalla prima iscrizione al Registro delle Imprese. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza, si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.

Conseguenze (SANZIONI) dell'inadempienza

Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro) e, probabilmente, l’assegnazione d’ufficio all’amministratore di una PEC.

In caso di prima iscrizione, la domanda verrà sospesa fino all’integrazione della stessa con l’indicazione del domicilio digitale.

Lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e consulenza specializzata dedicata.