24 Novembre, 2025

Obbligo assicurativo per le Imprese contro calamità naturali ed eventi catastrofici

La Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023, commi 101-111) ha introdotto l’obbligo per le imprese italiane, di stipulare contratti assicurativi a tutela dai danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici. Il termine per l’adeguamento all’obbligo, prorogato dal DL 27.12.2024 n. 202 e dal DL 28.3.2025 n. 39, è fissato:

  • per le grandi imprese entro il 31 marzo 2025 (superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti 
    a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
    b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
    c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.);
  • per le medie imprese entro il 1 ottobre 2025 (occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);
  • per le piccole e micro imprese entro il 31 dicembre 2025.

L’introduzione di questo obbligo assicurativo disposto della Legge di Bilancio rappresenta un passo fondamentale per tutelare le imprese italiane dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofici che si stanno abbattendo con insistenza sul nostro territorio nazionale.

Soggetti giuridici obbligati a stipulare il contratto assicurativo

Il comma 101 della Legge di Bilancio specifica che sono obbligati a stipulare il contratto per la propria attività imprenditoriale le Imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, rimanendo esclusi i professionisti. Il MIMIT, nelle FAQ dell’1.4.2025, ha chiarito che l’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte. 

Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole, che potranno tuttavia stipulare l’assicurazione in via facoltativa.

Quali BENI e quali EVENTI devono essere coperti dall'assicurazione

Il contratto assicurativo, che le imprese sono tenute a stipulare, riguarda i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Più precisamente si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Sono inclusi altri eventi come grandine, incendi e trombe d’aria.

La polizza assicurativa riguarda i danni arrecati ai beni di cui all’articolo 2424 del Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), che concerne II – Immobilizzazioni materiali:

      1) terreni e fabbricati;

      2) impianti e macchinario;

      3) attrezzature industriali e commerciali;

a qualunque titolo detenuti. Ricade anche la porzione di abitazione destinata all’esercizio dell’attività.

Sono esclusi quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa.

Conseguenze dell'inadempienza

La normativa sancisce che dell’inadempimento dell’obbligo di sottoscrivere la copertura assicurativa di cui sopra dettagliata, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Per quanto concerne il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli incentivi che richiedono la polizza per l’accesso sono:

  • “Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 e DM 9.12.2014);
  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24.3.2022);
  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” (DM 4.1.2021 e DM 30.7.2025);
  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” (DM 24.9.2014);
  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11.6.2020);
  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29.10.2020);
  • “Mini contratti di sviluppo” (DM 12.8.2024);
  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3.7.2015);
  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13.11.2024);
  • “Finanziamento di start-up” (DM 11.3.2022);
  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3.3.2022).

 

Oltre che rappresentare oramai un rischio che le imprese non possono ignorare, tale copertura diventa fondamentale per non perdere contributi, sovvenzioni e agevolazioni.

Altresì, è previsto che il rifiuto o l’elusione da parte delle imprese di assicurazione a contrarre tali coperture è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

Lo Studio rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e consulenza specializzata dedicata.