La legge di Bilancio 2025, n. 207 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024, ha previsto un nuovo requisito per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e di quelle di trasferta.
A partire dal 2025, i seguenti oneri sono deducibili e/o esentasse solo se sostenuti con pagamenti tracciabili (ad esempio pagamenti bancari, postali, carte di credito debito e prepagate, assegni). Restano comunque in vigori i limiti quantitativi specifici già fissati.
Deducibilità Spese di rappresentanza, compresi gli omaggi
Sono deducibili le spese di rappresentanza che rispettano i limiti previsti dall’art. 108 che sono pagati con metodi di pagamento tracciabili.
Si ritiene che la modifica non interessi le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione, attesa la loro diversa natura.
Altresì, poiché stato modificato solo l’art. 108 comma 2 del TUIR e non anche l’art. 54 dello stesso TUIR, si ritiene che la modifica interessi esclusivamente le imprese, e non anche i professionisti le cui spese di rappresentanza e per omaggi sostenute potranno continuare a essere sostenute in contanti, fermi restando i consueti oneri documentali.
Deducibilità delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici
Analoga stretta si applicherà per la deducibilità delle spese per viaggio e trasporto sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (è il caso, ad esempio, delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
Anche in questo caso, le spese sostenute dai dipendenti restano deducibili nei limiti già attualmente previsti dall’art. 95 commi 1, 2 e 3 del TUIR. Quindi, ad esempio, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, ferma restando la necessità che il pagamento sia tracciabile secondo quanto sopra precisato, i rimborsi analitici per le spese di vitto e alloggio corrisposti ai dipendenti continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.
Quanto alle trasferte, i nuovi requisiti di deducibilità interessano anche il reddito di lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto addebitate analiticamente al committente saranno deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili. Anche in questo caso, rimangono fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54 commi 1 e 5 del TUIR (“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. […] “)
Tassazione in capo al lavoratore dipendente dei rimborsi analitici
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui all’art. 51 comma 5 del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se le predette spese sono effettuate con le citate modalità tracciabili. Anche in questo caso, restano confermati gli altri requisiti che legittimano l’esclusione del rimborso delle spese di trasporto all’interno del Comune dal concorso al reddito imponibile.