31 Maggio, 2021

Decreto Sostegni-bis: aiuti per Partite Iva

Misure per Imprese e Partite IVA

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto n. 73/2021, cd “Decreto Sostegni-bis”.

Riportiamo di seguito le principali novità rivolte alle imprese e partite IVA.

Il decreto prevede tre distinte fattispecie per la determinazione del contributo, in parte riprendendo quanto già proposto in precedenza, da poter richiedere alternativamente.

Il contributo è rivolto a tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché agli gli enti non commerciali e del terzo settore, senza alcun limite connesso al settore e all’attività economica.

Le fattispecie sono le seguenti:

 

Metodo A) – Per i soggetti che ne hanno già beneficiato in precedenza, il 100% del contributo già riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni (https://chiaro.partners/decreto-sostegni-contributi-fondo-perduto-agevolazioni-partite-iva-covid/). Nella fattispecie trattasi del contributo, a fondo perduto, spettante a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi 2020 fosse inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi 2019.  Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), nei termini di seguito indicati:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro;
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo minimo è di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 per le persone giuridiche, mentre il limite massimo è di Euro 150.000. 

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta, altresì, il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA tale data.

 

Metodo B) – Per i soggetti che abbiano già beneficiato del contributo di cui al Metodo A), con riferimento alle percentuali e ai limiti di ricavo sopra indicati, dal 20% al 60% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, a condizione che la riduzione sia almeno del 30%. Il contributo è alternativo ancorché complementare al precedente in quanto il soggetto avente diritto potrà richiedere l’integrazione ove il primo risulti inferiore al secondo.

 

Metodo C) – Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni, l’importo del contributo viene calcolato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, in base alle seguenti percentuali ed entro i limiti di ricavo ad esse consessi:

  • 90% per ricavi e compensi fino a 100.000 euro;
  • 70% per ricavi e compensi da 100.001 euro a 400.000 euro;
  • 50% per ricavi e compensi da 400.001 euro a 1 milione di euro;
  • 40% per ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro  e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro  e fino a 10 milioni di euro.

 

Metodo D) – Contributo calcolato sul peggioramento del risultato economico: con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verrà definita la percentuale minima di peggioramento del risultato economico del periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 e la percentuale di contributo da applicare su tale calo. Il contributo così calcolato sarà riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro viene riconosciuto un credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Sono da considerare anche i canoni di locazione pagati per i contratti d’affitto d’azienda. E’ prevista una riduzione al 50% per alcuni casi particolari di affitto relativi al settore alberghiero.

A seguito di decreto attuativo, verrà disposto come utilizzare il Fondo per il Sostegno delle Attività, già accantonato per 100 milioni di euro, per sostenere le attività economiche per cui sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo non inferiore a quattro mesi.

Per il settore indicato è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 nonché a quello in corso al 31/12/2021. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022, che ne costituiscono il limite massimo attuale di spesa.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori  economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta. 

La dotazione del fondo rotativo gestito da SACE SIMEST, destinato ad incentivare l’internazionalizzazione delle imprese, viene incrementato di 1,2 miliardi.

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la moratoria sui prestiti, previa comunicazione da parte delle imprese già ammesse.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione delle partecipazioni al capitale di società Start Up e PMI Innovative, acquisite mediante sottoscrizione del Capitale Sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, non sono soggette a imposizione.

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Tali disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma.

Nel periodo d’imposta 2021, sulla variazione in aumento del capitale proprio (fino a 5 milioni) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, viene prevista un’aliquota percentuale dell’ACE pari al 15%.